Con specifico riferimento alla recidiva, e cioè all’ulteriore incremento sanzionatorio previsto dalla legge n. 145/2018, secondo cui “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti” (art. 1, comma 445, lett. e), legge n. 145/2018). La Nota INL n. 1148/2019 ha precisato, anzitutto, che la locuzione “medesimi illeciti” deve essere intesa come ulteriore violazione del medesimo precetto già trasgredito nel triennio precedente, valutando a ritroso il tempo dalla commissione dell’illecito per il quale si effettua il calcolo della sanzione eventualmente da maggiorare ulteriormente. Inoltre, in merito al soggetto destinatario della maggiorazione raddoppiata, il concetto di “datore di lavoro”, consente di identificare il “trasgressore” per la generalità degli illeciti amministrativi e il “datore di lavoro” per gli illeciti sanzionati dal d.lgs. n. 81/2008. Quanto agli illecitida considerare con valenza di precedente nel triennio, la norma impone di fare riferimento alle violazioni accertate in via definitiva, e precisamente, come chiarito dalla Nota INL n. 1148/2019, per quanto attiene agli illeciti amministrativi alle seguenti circostanze: ordinanza-ingiunzione non impugnata; pagamento della sanzione ingiunta; passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione. Al contrario non valgono quali precedenti gli illeciti amministrativi per i quali il trasgressore/datore di lavoro abbia provveduto all’estinzione mediante pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 16, legge n. 689/1981), come pure quelli per i quali lo stesso abbia regolarizzato a seguito di diffida pagando la sanzione ridottissima (art. 13, d.lgs. n. 124/2004). Quanto al tempo di commissione degli illeciti pregressi, rilevano anche quelli commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 145/2018 (Nota INL n. 1148/2019).
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