L’art. 174 del D.Lgs. n. 285/1992 (rubricato «Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose») sanziona specificamente le inosservanze da parte dell’impresa, del conducente e del membro dell’equipaggio, alle disposizioni oggi contenute nel Regolamento CE n.561/2006 e già previste dal Regolamento CEE n. 3820/1985 (ora abrogato), in materia di tempi di guida e di riposo. Tale disposizione è stata integralmente sostituita dall’art. 30 della legge n. 120/2010, prevedendo, in primo luogo, che per il settore dell’autotrasporto va fatto esclusivo riferimento alle disposizioni previste dal citato Regolamento n. 561/2006 per il cui accertamento, con espresso richiamo al ruolo degli ispettori degli Ispettorati Territoriali del Lavoro, si fa esplicita menzione delle risultanze e delle registrazioni derivanti dai dispositivi di controllo installati sui veicoli (cronotachigrafi, analogici e digitali (comma 3), oltre che dei registri di servizio (comma 2).
La norma si articola poi in specifiche fattispecie di illecito amministrativo, con relative sanzioni pecuniarie, strutturate, almeno in larga misura, su un sistema sanzionatorio per soglia di irregolarità, sancendo la novità assoluta di tre soglie di penalità (fino al 10%, da oltre il 10% al 20%, da oltre il 20% in su) in relazione alla gravità della violazione commessa.
Ai sensi del comma 4, primo periodo, il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento n. 561/2006 e, precisamente, dall’art. 6, paragrafo 1 (numero di ore di guida superiore a quello giornalmente consentito) dall’art. 6, paragrafi 2 e 3 (periodo di guida settimanale superiore alle ore consentite), è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 165 (Cass. civ., Sez. VI, 7 ottobre 2014, n. 21062). Ai sensi del secondo periodo dello stesso comma 4 il conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero previsti dal Regolamento n. 561/2006 e, precisamente, dall’art. 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5 (riposo giornaliero regolare, ridotto e in compresenza con due autisti) è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 218 a euro 870.
Il comma 5 dell’art. 174 novellato stabilisce la seconda soglia di penalità: quando le violazioni hanno durata superiore al 10% rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 326 a euro 1.304; quando le violazioni hanno durata superiore al 10% rispetto al tempo minimo di riposo giornaliero prescritto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 380 a euro 1.522.
Il comma 6 dell’art. 174 novellato stabilisce la terza soglia di penalità, che è identica sia per i periodi di guida in eccesso che per i periodi di riposo mancanti: quando le violazioni hanno duratasuperiore al 20% rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida o al tempo minimo di riposo giornaliero prescritto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 434 a euro 1.738.
Per effetto del comma 7, primo periodo, dell’art. 174 novellato il conducente che non rispetta per oltre il 10% il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall’art. 6, paragrafi 2 e 3, del Regolamento n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 272 a euro 1.086. Ai sensi del secondo periodo dell’art. 174, comma 7, il conducente che non rispetta per oltre il 10% il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dall’art. 8, paragrafo 6, del Regolamento n. 561/2006 (riposo settimanale regolare e ridotto) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 380 a euro 1.522.
L’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 174 prevede per il conducente che supera i limiti massimi di durata dei periodi di guida settimanale o minimi dei periodi di riposo settimanale per oltre il 20 per cento l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 434 a euro 1.738.
Per effetto del comma 8 dell’art. 174 novellato il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall’art. 7, paragrafi 1 e 2, del Regolamento n. 561/2006 (più di 4 ore e mezzo di guida continua, senza almeno 45 minuti di pausa continuativi o una interruzione di almeno 15 minuti e una successiva di almeno 30 minuti) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 673.
Il primo periodo del comma 9 dell’art. 174 prevede per il conducente che è sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui all’art. 16, paragrafo 2, del Regolamento n. 561/2006, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 334 a euro 1.334. Il secondo periodo dello stesso comma 9 stabilisce che chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio (oltre alle pene previste ove il fatto costituisca reato), in violazione dell’art. 16, paragrafo 2, del Regolamento n. 561/2006, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3334 a euro 1.334.
Ai sensi del comma 10 del novellato art. 174 del Codice della Strada le sanzioni previste dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 (così come sopra esposte) trovano applicazione anche nei confronti degli altri membri dell’equipaggio che non osservano le disposizioni del Regolamento n. 561/ 2006.
Per effetto del comma 13 dell’art. 174, inoltre, viene confermato che per tutte le violazioni delle disposizioni richiamate e sanzionate dallo stesso articolo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale gli illeciti si riferiscono è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma a titolo di sanzione amministrativa da questi dovuta.
Da ultimo, il comma 14 del novellato art. 174 stabilisce che l’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel Regolamento n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 334 a euro 1.334 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce (oltre alle pene previste ove il fatto costituisca reato).
Nel merito dei criteri di applicazione della sanzione di cui all’art. 174, comma 14, la Nota del Ministero del Lavoro del 5 agosto 2010 conferma le indicazioni già riportate nella precedente Nota n. 13587 del 2 agosto 2010 secondo cui la sanzione in questione deve essere calcolata non soltanto in relazione al numero dei lavoratori coinvolti nelle violazioni, ma altresì in base al numero delle violazioni commesse da ciascuno di essi.
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