Fondo di integrazione salariale

Nell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015 si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Fondo di solidarietà residuale assume la nuova denominazione di Fondo di integrazione salariale (FIS).

In base al comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015, alla disciplina del FIS sono soggetti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (contando anche gli apprendisti), appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale di cui al Titolo I dello stesso D.Lgs. n. 148/2015, per i quali non sono stati stipulati accordi collettivi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale (art. 26, D.Lgs. n. 148/2015) o di un Fondo di bilateralità alternativo (art. 27, D.Lgs. n. 148/2015).

A finanziare il FIS provvedono i contributi dei datori di lavoro appartenenti al Fondo e dei lavoratori da essi occupati (art. 33, D.Lgs. n. 148/2015).

Il FIS – nei limiti delle risorse finanziarie acquisite, a garanzia dell’equilibrio di bilancio (art. 29, comma 4, D.Lgs. n. 148/2015), in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore della stessa – eroga le seguenti prestazioni (art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015):

–     l’assegno di solidarietà (art. 31, D.Lgs. n. 148/2015) nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti;

–     l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario (art. 30, D.Lgs. n. 148/2015) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti; l’assegno ordinario è erogato per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, per le causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (fatta eccezione per le intemperie stagionali) e straordinarie (ma solo per le ipotesi di riorganizzazione e crisi aziendale).

I datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà (art. 31, D.Lgs. n. 148/2015) per le sospensioni e le riduzioni del lavoro che si verificano a decorrere dal 1° luglio 2016 (art. 29, comma 11, D.Lgs. n. 148/2015).

La gestione del FIS è affidata al Comitato amministratore che dal 1° gennaio 2016 cessa di deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e di compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal Decreto istitutivo (art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 148/2015).

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2016, n. 74 del Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343, è stata data definitiva attuazione al FIS, dopo gli interventi “tampone” del Ministero del lavoro, con Nota n. 203 del 14 gennaio 2016 e Nota n. 998 del 18 gennaio 2016, e dell’INPS con il Messaggio n. 306 del 26 gennaio 2016.

Tutti i trattamenti di integrazione salariale che vengono erogati dal FIS sono autorizzati dalla sede INPS territorialmente competente in base al luogo in cui è ubicata l’unità produttiva interessata, in caso di aziende multilocalizzate l’autorizzazione è in ogni caso unica e viene rilasciata dalla sede INPS dove si trova la sede legale o presso è stato richiesto l’accentramento della posizione contributiva (art. 29, comma 7, D.Lgs. n. 148/2015).

Dal 1° gennaio 2016 l’aliquota di finanziamento del FIS è così stabilita (art. 29, comma 8, D.Lgs. n. 148/2015):

–     0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti;

–     0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti.

Inoltre è prevista una contribuzione ulteriore, pari al 4% della retribuzione persa, quale contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che fanno effettivo ricorso alle prestazioni deliberate dal FIS.

Il medesimo art. 28 del D.Lgs. n. 148/2015 prevede poi che (comma 9) nei riguardi del FIS trovano applicazione le disposizioni dettate dall’art. 35 del Decreto delegato, precisando, tuttavia, che ferme restando le previsioni dei commi 4 e 5 del citato art. 35, entro il 31 dicembre 2017, l’INPS dovrà procedere all’analisi dell’utilizzo delle prestazioni del FIS da parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali e settori produttivi. Sulla scorta dei risultati di detta analisi, nonché alla luce del bilancio di previsione (art. 35, comma 3), il Comitato amministratore del FIS potrà proporre modifiche in relazione all’importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione, che dovranno essere recepite e adottate, previa verifica delle compatibilità finanziarie interne al FIS, con apposito Decreto interministeriale (del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze).

 

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