Reddito di Cittadinanza moduli INPS pronti in attesa della conversione in legge

Il Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” (G.U. n. 23, serie generale, del 28 gennaio 2019), per il quale il Senato della Repubblica ha votato oggi, con modificazioni, il ddl per la conversione in legge (ddl A.S. n. 1018), disciplina, fra l’altro, il reddito di cittadinanza (“RdC” in acronimo anche nel testo del decreto), sulla premessa della “straordinaria necessità e urgenza” di introdurre uno strumento “di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale”, finalizzata altresì a “garantire il diritto al lavoro” e a “favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura”, anche attraverso apposite politiche volte “al sostegno economico e all’inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”, ponendosi così nel solco delle misure che assicurano livelli minimi di sussistenza, al contempo “incentivando la crescita personale e sociale dell’individuo”.

Il RdC nasce come strumento a duplice finalità quella del contrasto alla povertà, congiuntamente a quella del sostegno all’inserimento nel mondo del lavoro, con specifici requisiti soggettivi (Cittadini italiani e dell’Unione Europea; Stranieri lungo soggiornanti; Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’UE; in ogni caso con residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui l’ultimo biennio in modo continuativo), ma anche requisiti patrimoniali e finanziari (patrimonio immobiliare non oltre 30.000 euro, esclusa la casa di abitazione; patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, che crescono in base ai componenti del nucleo familiare; non possedere autoveicoli acquistati nel semestre precedente la domanda; possedere autoveicoli entro 1.600 di cilindrata). Inoltre la richiesta va accompagnata dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE contestualmente alla formalizzazione della domanda di RdC, mentre sono comunque esclusi dal beneficio i nuclei familiari nei quali vi sono persone disoccupate che hanno presentato dimissioni volontarie nei 12 mesi che precedono la presentazione della domanda (salvo che non abbiano rassegnato dimissioni per giusta causa).

Non si tratta, quindi (dal punto di vista meramente tecnico), di un vero e proprio “reddito di cittadinanza”, il quale si connoterebbe come prestazione assistenziale su base individuale, a carattere universale e di natura incondizionata, basata sostanzialmente sul requisito della cittadinanza, nella prospettiva di un “reddito di base” o, nell’esperienza anglosassone “basic income”.

D’altra parte una misura positiva, che potrebbe volgere utilmente verso un nuovo bacino di occupabilità, è data dal sistema di incentivi all’impresa che assume un beneficiario di RdC, in quanto il datore di lavoro ottiene un esonero contributivo, che varia da un minimo di 5 mesi fino a un massimo di 18 mesi, con un importo massimo di 780 euro mensili, per quanto la norma condizioni la fruizione dell’incentivo a numerosi parametri (come il “de minimis” e l’incremento occupazionale netto sui soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato).

Sempre oggi l’INPS ha pubblicato sul proprio sito i modelli per la presentazione dell’istanza di accesso al RdC e per le comunicazioni conseguenti da parte dei beneficiari.

 

SR180_Domanda_RdC_versione_INPS SR181_Modello_RdC_com_ESTESO SR182_Modello_RdC_PdC_Com_RIDOTTOSR181_Modello_RdC_com_ESTESOSR180_Domanda_RdC_versione_INPS

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