Destinatari e requisiti della NASpI

L’art. 1 del D.Lgs. n. 22/2015 istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, una nuova indennità mensile di disoccupazione, denominata «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego» (NASpI), che sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI, previste dalla normativa vigente[1].

Con decorrenza dal 1° maggio 2015, dunque, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88) e nel contesto dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (l’ASpI di cui all’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92), viene istituita la NASpI, appunto.

Si tratta di una indennità mensile di disoccupazione con la funzione di fornire una specifica tutela di sostegno al reddito dei lavoratori già occupati con rapporto di lavoro subordinato i quali hanno perso involontariamente l’occupazione.

Come detto, la NASpI è chiamata a sostituire le prestazioni di sostegno al reddito dei disoccupati della ASpI e della mini-ASpI con riguardo a tutti gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° maggio 2015.

Il nuovo istituto normativo è stato illustrato dall’INPS, dapprima, con la Circolare n. 94 del 12 maggio 2015 che contiene indicazioni interpretative e utili chiarimenti operativi, riconoscendo la matrice costituzionale del D.Lgs. n. 22/2015 e, in modo peculiare, della NASpI, ricondotta all’alveo di riferimento dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.

Più di recente l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti operativi per quanto attiene ai profili contributivi con il Messaggio n. 4441 del 30 giugno 2015, nonché specifiche indicazioni con le Circolari n. 142 del 29 luglio 2015 e n. 194 del 27 novembre 2015.

Da ultimo, il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 è intervenuto per strutturare la durata della NASpI, mentre il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 ha modificato il riferimento allo status soggettivo del lavoratore disoccupato e implementato le misure di condizionalità con un apposito sistema sanzionatorio.

Per evento di disoccupazione, secondo le indicazioni contenute nella Circolare n. 94/2015 dell’INPS, deve intendersi l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

 

Destinatari

L’art. 2 del D.Lgs. n. 22/2015 individua i destinatari della nuova indennità nella generalità dei lavoratori dipendenti, compresi quindi gli apprendisti, con esclusione espressa dei lavoratori a tempo indeterminato delle Pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli.

Destinatari della NASpI sono, dunque, tutti i lavoratori dipendenti, fatta eccezione per i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e per gli operai agricoli, a tempo determinato o indeterminato.

In particolare per gli operai agricoli seguitano a trovare applicazione le norme di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all’art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all’art. 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

A norma dell’art. 13 del D.Lgs. n. 22/2015 la NASpI ha come destinatari anche i soci lavoratori di cooperative di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 – ma soltanto per i soci che hanno stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001 (Circolare INPS n. 94/2015) – ed il personale artistico, teatrale e cinematografico con contratto di lavoro subordinato (Circolare INPS n. 101 del 3 settembre 2014), con riguardo ai quali il Decreto delegato stabilisce la fruizione della NASpI nella misura prevista per la generalità dei lavoratori, a differenza di quanto previsto per l’ASpI (che subisce una valorizzazione determinata annualmente, funzionale all’adeguamento contributivo in base all’aliquota di contribuzione ex art. 2, comma 27, legge n. 92/2012).

 

Requisiti

L’art. 3 del D.Lgs. n. 22/2015 individua i requisiti per il riconoscimento della NASpI.

La nuova assicurazione sociale spetta ai lavoratori che abbiano perso la propria occupazione involontariamente, i quali presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

–      requisito soggettivo: siano in stato di disoccupazione (art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 150/2015, che sostituisce ovunque il richiamo all’art. 1, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 181/2000);

–      requisito contributivo: possano far valere, nei 4 anni che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione involontaria, almeno 13 settimane di contribuzione: in base alle indicazioni fornite dalla Circolare INPS n. 94/2015 devono ritenersi valide tutte le settimane retribuite con retribuzione non inferiore ai minimali settimanali, di cui alle leggi n. 638/1983 e n. 389/1989; inoltre, sono validi a perfezionare il requisito richiesto oltre ai contributi previdenziali versati durante il rapporto di lavoro subordinato, anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, i periodi di congedo parentale indennizzati in costanza di rapporto di lavoro e i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di 5 giorni lavorativi nell’anno solare, i periodi di lavoro all’estero nei Paesi (comunitari o convenzionati) in cui è prevista la possibilità di totalizzazione[2]; inoltre, con riguardo al calcolo del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l’eventuale presenza di periodi di fruizione della Cassa integrazione a zero ore, come pure di altri periodi che non possono essere considerati utili (non coperti da contribuzione effettiva o di aspettativa non retribuita, come nel caso dell’art. 31 della legge n. 300/1970, secondo la specificazione contenuta nella Circolare INPS
n. 142/2015), deve essere neutralizzata[3] in quanto ininfluente, pertanto si determina un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento[4], spostando il computo degli anni di un periodo di durata analoga[5].

–      requisito lavorativo: possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, a prescindere dal minimale contributivo[6]: secondo le indicazioni contenute nella Circolare INPS n. 94/2015 le giornate di lavoro effettivo sono quelle di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla durata oraria (codificate “S” nel flusso mensile UniEMens), in caso di malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro[7], Cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore (anche CIG in deroga con sospensione dell’attività a zero ore come chiarito da Circolare INPS n. 142/2015) e assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, se si verificano o sono in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, come pure i periodi di assenza per maternità obbligatoria (se all’inizio dell’astensione risulta versata o dovuta contribuzione) e i periodi di congedo parentale (indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro), comportano un ampliamento del periodo di dodici mesi, nel quale devono sussistere le trenta giornate, pari alla durata degli eventi medesimi.

Come si nota i requisiti di accesso sono senza dubbio più ampli rispetto all’ASpI (non essendo richiesto alcun requisito di anzianità assicurativa), consentendo, quindi, di estendere la platea dei destinatari della nuova indennità di disoccupazione generalista.

Sebbene, la NASpI sia riconosciuta a fronte di uno stato di disoccupazione involontario, essa spetta anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di alcune ipotesi di dimissioni o di risoluzione consensuale:

–      dimissioni per giusta causa: mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali nei luoghi di lavoro, modifiche peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda, spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza che sussistano le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Circolare INPS
n. 94/2015 che richiama la precedente Circolare INPS n. 163 del 20 ottobre 2003);

–      dimissioni avvenute durante il periodo tutelato di maternità, ex art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001, nel periodo da 300 giorni prima della data presunta del parto, fino al compimento del primo anno di vita del figlio (Circolare INPS n. 94/2015);

–      per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 604/1966 (Circolare INPS n. 94/2015 e risposta a interpello del Ministero del Lavoro n. 13 del 24 aprile 2015);

–      licenziamento per motivi disciplinari (Circolare INPS n. 142/2015 e risposta a interpello n. 13/2015);

–      conciliazione volontaria agevolata, con accettazione da parte del lavoratore licenziato dell’offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro ex art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 (Circolare INPS n. 142/2015 e risposta a Interpello n. 13/2015).

 

[1] In argomento si vedano i contributi di: D. Garofalo, “Il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22: un primo commento, in Rivista del diritto della sicurezza sociale, 2015, 2, pagg. 385-395; A. Tea, NASpI: requisiti per la domanda e misura della prestazione, in Dir. Prat. Lav.., 2015, 23, pagg. 1477-1480; S. Spattini, NASpI: la nuova prestazione di disoccupazione”, in Bollettino Ordinario Adapt, 18 maggio 2015, n. 19; P. Rausei, NASPI, ASDI, DIS-COLL e contratto di ricollocazione. Tutto Jobs Act, IPSOA WKI, 2015; S. Spattini, M. Tiraboschi, Nuovi strumenti di sostegno al reddito e contratto di ricollocazione, in Guida al Lavoro, 6 marzo 2015, n. 10 pagg. 28 ss.; M.R. Gheido, NASpI: la nuova indennità di disoccupazione, in Dir. Prat. Lav., 2015, 12, pagg. 765-768.

[2] La Circolare INPS n. 142/2015 ha chiarito che i periodi di lavoro all’estero in Stati privi di accordo o convenzione in materia di assicurazione contro la disoccupazione devono essere comunque considerati “neutri” con corrispondente ampliamento del periodo di osservazione (quadriennio) per la ricerca della contribuzione utile e sia del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per la ricerca del requisito delle giornate di effettivo lavoro.

[3] La Circolare INPS n. 194/2015 ha enucleato ulteriori ipotesi di neutralizzazione di periodi. In caso di lavoro intermittente e di somministrazione di lavoro i periodi di non lavoro (e quelli di riqualificazione professionale ex art. 25 del CCNL per le Agenzie di somministrazione) non sono utili ai fini del soddisfacimento del requisito delle 13 settimane di contribuzione e per la determinazione della durata e della misura della NASpI e non sono neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo, mentre sono neutri per la ricerca del requisito lavorativo. Per i contratti di solidarietà risalenti nel tempo e utilizzati anche a zero ore i relativi periodi sono neutri per la ricerca sia del requisito contributivo che di quello lavorativo.

[4] Rispetto al meccanismo di neutralizzazione la Circolare INPS n. 142/2015 ha precisato che: «in presenza di una pluralità di periodi neutri – cioè periodi non utili ai fini della ricerca del requisito contributivo e lavorativo – che si susseguono si richiede che almeno il primo evento neutro cominci o sia in corso nel quadriennio di osservazione ai fini della ricerca del requisito contributivo. Il predetto quadriennio viene così ampliato in misura pari alla durata dell’evento neutro. Se nel quadriennio così ampliato “si rinviene” un ulteriore evento neutro, il quadriennio dovrà essere ulteriormente ampliato in misura pari alla durata dell’evento rinvenuto. Il procedimento di ampliamento si protrae fino alla ricostruzione del periodo di osservazione di 48 mesi (quadriennio) al netto degli eventi neutri».

[5] Il Ministero del Lavoro ha chiarito, con una Nota del 20 marzo 2015, che per la NASpI sono considerati neutri i periodi di CIG a zero ore e quelli non utili al soddisfacimento del requisito contributivo (per esempio malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Gli eventi richiamati saranno quindi considerati, come avveniva in precedenza, periodi neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all’interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione. Allo stesso modo, quanto al requisito di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, il requisito verrà ricercato nei 12 mesi precedenti gli eventi richiamati, considerati periodi neutri.

[6] Con riferimento ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, la Circolare INPS n. 142/2015, osservando che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore di lavoro, ha puntualizzato che il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo si intende soddisfatto se i lavoratori hanno prestato – nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro – attività lavorativa per 5 settimane con un minimo di ore lavorate per settimana pari a 24 ore, quindi un minimo di 120 ore distribuite con almeno 24 ore per ogni settimana. La successiva Circolare INPS n. 194/2015 ha precisato che quando nei dodici mesi di osservazione per la ricerca del requisito sono presenti almeno 5 settimane di contributi, il requisito si intende soddisfatto. Tale criterio è stato esteso dalla stessa Circolare INPS n. 194/2015 a tutte le categorie di lavoratori per le quali il flusso Uniemens non evidenzia i dati inerenti alle giornate effettivamente lavorate (lavoratori a domicilio, lavoratori con periodi di lavoro all’estero, lavoratori con lunghi periodi neutri).

[7] La Circolare n. 142/2015 ha ulteriormente precisato che anche i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro (se in corso nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro) determinano un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione all’interno del quale ricercare il requisito delle 30 giornate.

(54)