Referente unico e assunzione congiunta nel settore agricolo

L’art. 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha inserito nell’art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquiesper stabilire che nel settore agricolo trova legittimità la cosiddetta “assunzione congiunta” dei dipendenti, prevedendo espressamente che “le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo […], ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende”. La Circolare INPS n. 131 del 2 luglio 2015, allineandosi a quanto previsto dal Ministero del Lavoro in ottica di semplificazione degli adempimenti lavoristico/previdenziali, ha individuato, ai fini degli adempimenti previdenziali, gli stessi soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni per le assunzioni congiunte (UnilavCong) ai sensi del D.M. 27 marzo 2014, quale “Referente Unico” per l’effettuazione degli adempimenti previdenziali e contributivi, vale a dire: l’impresa capogruppo, nell’ipotesi di gruppo d’imprese; il proprietario, nell’ipotesi di imprese appartenenti allo stesso soggetto; il soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete depositati presso le associazioni di categoria, nell’ipotesi di imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o da un contratto di rete.

Evidentemente la normativa qui riassunta non rappresenta una modalità obbligatoria di gestione del personale dipendente in agricoltura chiamato ad operare per una pluralità di aziende, giacché il legislatore si è posto nella differente prospettiva di attivare un sistema semplificato per assolvere gli obblighi di gestione amministrativa dei lavoratori sia con riferimento alla comunicazione di assunzione, sia riguardo al libro unico del lavoro, come pure per gli adempimenti previdenziali.

A ciò depone, fra l’altro, la stessa lettera della norma che recita “possono procedere congiuntamente” e non “procedono congiuntamente”, a significare, appunto, la facoltà di scelta delle imprese agricole interessate.

Da quanto detto, quindi, consegue che nessuna sanzione potrà essere irrogata alle imprese agricole che non intendano avvalersi delle procedure di assunzione congiunta dei dipendenti presso le stesse occupate, seguitando a gestire come in precedenza singolarmente ciascuno dei distinti rapporti di lavoro instaurati con lo stesso lavoratore.

Resta inteso, tuttavia, che saranno sanzionabili, ove accertate in sede ispettiva, le eventuali condotte illecite poste in essere da ciascuna impresa agricola quale datore di lavoro per eventuali ritardi od omissioni riguardanti le comunicazioni obbligatorie, le registrazioni sul LUL e gli adempimenti previdenziali.

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