Atti impugnabili con Ricorso al Comitato dei rapporti di lavoro

Sono provvedimenti impugnabili dinanzi al Comitato per i rapporti di lavoro soltanto gli atti di accertamento – più correttamente i verbali unici di accertamento e notificazione – dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e degli Enti previdenziali e assicurativi. La CircolareML n. 24/2004 ha chiarito (con riferimento all’originario ricorso al Comitato regionale) che vanno intesi quali atti di accertamento gli atti di notificazione degli illeciti amministrativi emanati dal personale ispettivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, legge n. 689/1981, vale a dire, alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, secondo le indicazioni dell’art. 15, commi 1 e 2, D.M. 15 gennaio 2014, il verbale unico di accertamento e notificazione, non, quindi, il verbale di primo accesso ispettivo del quale rimane esclusa la ricorribilità. La Circolare ML n. 16/2010 ha chiarito che nessun ricorso al Comitato potrà essere presentato a fronte dell’avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative nella misura ridotta di cui all’art. 16, legge n. 689/1981, giacché, il pagamento in tal caso (c.d. “conciliazione amministrativa”) estingue il procedimento sanzionatorio e rende, pertanto, definitivamente inoppugnabile, per avvenuta acquiescenza, l’accertamento definito con il provvedimento sanzionatorio stesso. La Lettera circolare INL n. 4/2016 evidenzia che dal 1° gennaio 2017 possono formare oggetto di ricorso al Comitato «unicamente gli atti di accertamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ivi compresi quelli adottati dal personale ispettivo proveniente dagli Istituti previdenziali».

D’altra parte, il Comitato è destinatario soltanto dei ricorsi, avverso i predetti atti di accertamento, che hanno ad oggetto la sussistenza o la differente qualificazione dei rapporti di lavoro oggetto degli accertamenti ispettivi.

Quanto all’oggetto l’art. 17, comma 2, fa esplicito riferimento al contenuto degli atti ricorribili che deve riguardare la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro da cui scaturiscono le violazioni rilevate ed il conseguente apparato sanzionatorio (Lettera circolare INL n. 4/2016). Con riferimento alla sussistenza del rapporto di lavoro, il Comitato non deve prescindere dai fatti storici accertati direttamente dal verbalizzante o avvenuti in sua presenza, i quali possono essere messi in discussione soltanto mediante l’attivazione della procedura per querela di falso, con evidente riguardo alle attestazioni verbalizzate dai funzionari ispettivi circa l’attività lavorativa svolta all’atto dell’accesso ispettivo dalle persone trovate intente al lavoro. Con riferimento alla impugnabilità dei provvedimenti relativi alla maxisanzione contro il lavoro sommerso (secondo le indicazioni ministeriali offerte con riferimento al ricorso al preesistente Comitato interregionale) la ricorribilità ex art. 17, D.Lgs. n. 124/2004 deve ritenersi ammissibile soltanto se il ricorso ha ad oggetto la contestazione della sussistenza del rapporto di lavoro intercorrente tra il datore di lavoro e il lavoratore d’opera. L’oggetto del ricorso e, quindi, della decisione del Comitato, nelle ipotesi di qualificazione del rapporto di lavoro, deve comunque intendersi riferito soltanto alla «individuazione della tipologia contrattuale», nella quale devono essere inquadrate le prestazioni lavorative, senza che il Comitato possa entrare nel merito agli altri aspetti di natura normativa o contrattuale. In argomento l’Inps con Messaggio n. 1708 del 30 gennaio 2014, richiamando la Nota del Ministero del Lavoro n. 2653 del 5 febbraio 2013, ha affermato che il ricorso ex art. 17, D.Lgs. n. 124/2004 deve applicarsi a tutte le tipologie contrattuali originate dalla sussistenza di un rapporto di lavoro, mentre la competenza residuale dei Comitati Inps riguarda le ipotesi in cui non rileva una diversa qualificazione del rapporto di lavoro, in chiave subordinata o non subordinata.

Se il ricorrente, nel formulare le proprie difese per la insussistenza o la diversa qualificazione del rapporto di lavoro, solleva anche profili di irregolarità di natura procedimentale o comunque formale, il Comitato è tenuto ad esaminare e decidere anche su questi aspetti, per evidenti ragioni di economicità dell’agire amministrativo, potendo annullare o riformare l’atto impugnato e riesaminato anche soltanto per vizi di forma o di procedura.

La Circolare INL n. 1 del 14 gennaio 2019 nel legittimare una verbalizzazione disgiunta delle risultanze ispettive, quando debbano notificarsi gli esiti sanzionatori amministrativi e contributivi (ad esempio quando l’ambito di riferimento temporale dell’accertamento amministrativo o previdenziale è differente), ha precisato che la verbalizzazione separata consente di indicare con precisione gli strumenti di tutela attivabili.

Così si sottolinea l’impossibilità di ricorrere innanzi al Comitato avverso entrambi i verbali che abbiano avuto ad oggetto l’accertamento degli stessi rapporti di lavoro sotto il profilo della loro sussistenza e/o qualificazione, da cui siano scaturiti l’applicazione di sanzioni amministrative e il recupero contributivo conseguente: l’unico provvedimento impugnabile ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004 sarà quello che è stato notificato per primo (di norma il verbale relativo agli illeciti amministrativi).

Il verbale contributivo notificato successivamente, infatti, potrà formare oggetto di ricorso al Comitato – secondo le precisazioni della Circolare INL n. 1/2019 – soltanto se in esso si contestino ulteriori fattispecie di qualificazione/sussistenza del rapporto di lavoro che non hanno determinato conseguenze sanzionatorie in sede amministrativa: l’esempio della circolare è quello relativo all’annullamento della posizione contributiva dell’amministratore inquadrato irregolarmente come dipendente.

La Circolare INL n. 1/2019, inoltre, richiamando la Nota ML prot. n. 2653 del 5 febbraio 2013, chiarisce che sono impugnabili davanti al Comitato anche i verbali che disconoscono illavoro autonomo dell’artigiano o del commerciante, se le prestazioni lavorative vengono ricondotte ad un rapporto di lavoro subordinato, allo stesso modo sono ricorribili al Comitato i verbali che disconoscono rapporti di lavoro subordinato inquadrati in collaborazioni familiari e viceversa.

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