Sanzioni civili e amministrative per il lavoro a chiamata

La attuale disciplina del lavoro intermittente (detto anche “a chiamata” o job on call) si rinviene negli artt. 13-18 del D.Lgs. n. 81/2015, con la previsione della forma scritta ai fini della prova degli elementi essenziali del contratto stesso (art. 15, comma 1). La normativa prevede sanzioni di natura civilistica ed anche sanzioni pecuniarie amministrative connesse alle diverse ipotesi di illecito commesse dal datore di lavoro che occupa lavoratori intermittenti.

Sanzioni per il disconoscimento del lavoro a chiamata

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia stipulato un contratto di lavoro intermittente senza la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/2015 (svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente; periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno; soggetti con più di 55 anni di età e soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età), il rapporto di lavoro è considerato a tempo pieno e indeterminato sin dalla data di costituzione dello stesso essendo il contratto nullo per contrasto con norme imperative (artt. 1418, 1419 e1424 cod. civ.; Circolare n. 18/2012).

Il superamento del limite delle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari determina la trasformazione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a partire dalla data del superamento (art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015; Circolare n. 35/2013), in quanto il contratto diviene nullo al superamento del limite per contrasto con norme imperative (artt. 1418, 1419 e1424 cod. civ.).

Anche la stipula di un contratto di lavoro intermittente ove ricorra anche uno solo dei casi di divieto espressamente e tassativamente indicati dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2015 (sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi per lavoratori con stesse mansioni; presso unità produttive nelle quali operi una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con integrazione salariale, per lavoratori adibiti alle medesime mansioni; l’impresa non ha effettuato la valutazione dei rischi) comporta la conversione del rapporto di lavoro in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso essendo il contratto nullo per contrasto con norme imperative (artt. 1418, 1419 e1424 cod. civ.).

 

Sanzioni per l’omessa comunicazione della chiamata

Per ciascun lavoratore per il quale sia stata omessa la comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica, come disciplinata dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 venga applicata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 400 ad euro 2.400, rispetto alla quale viene espressamente esclusa la possibilità di applicare la procedura di diffida precettiva di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, per cui nessuna differenza potrà essere operata, sul piano sanzionatorio, fra chi omette del tutto la comunicazione e chi la effettua tardivamente anche in assenza di qualsiasi controllo ispettivo ovvero di qualsiasi impulso esterno a regolarizzare la condotta materialmente sanabile.

Nel confermare l’obbligo di comunicazione preventiva della chiamata (prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata fino a 30 giorni) alla Direzione territoriale del lavoro con relativa sanzione pecuniaria amministrativa non diffidabile, con specifico riferimento al drafting normativo va segnalato che, nel confermare la sanzione pecuniaria per l’omessa comunicazione, non si è intervenuto secondo i principi sanciti dalla legge n. 183/2014 che delegava il Governo a rivisitare le sanzioni in materia di lavoro, addirittura confermando la non diffidabilità della sanzione, a fronte del chiaro criterio di delega che incentivava il ricorso agli istituti premiali e di immediata regolarizzazione (come la diffida, appunto).

Valgono ancora le indicazioni offerte dalla Circolare n. 18/2012 laddove si precisa che la sanzione amministrativa si applica anche alla chiamata del lavoratore in giorni diversi da quelli inizialmente comunicati (alla quale faranno seguito anche i relativi recuperi contributivi e retributivi). Ne deriva, dunque, che il datore di lavoro, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, sarà ammesso esclusivamente al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/1981 (il doppio del minimo o il terzo del massimo edittalmente fissati nella norma), nella misura pari a 800 euro per ciascuna comunicazione omessa e per ciascun lavoratore al quale la stessa faccia riferimento. Non soltanto la mera omissione della comunicazione risulta sanzionabile, ma anche l’avere effettuato la comunicazione con modalità e strumenti non più previsti dalla legge (come il fax, ad esempio).

Il Vademecum adottato dal Ministero del Lavoro con Lettera circolare n. 7258 del 22 aprile 2013 ha precisato che dal dettato normativo «si evince che la sanzione in esame trova applicazione con riferimento ad ogni lavoratore e non invece per ciascuna giornata di lavoro per la quale risulti inadempiuto l’obbligo comunicazionale. In sostanza, per ogni ciclo di 30 giornate che individuano la “condotta” del trasgressore, trova applicazione una sola sanzione per ciascun lavoratore».

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