Il D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, prevede all’art. 1, comma 1, una modifica dell’art. 29 del D.Lgs. n. 81/2015, con l’introduzione del comma 3-bis, per prevedere, in materia di contratto a tempo determinato, con esclusione delle attività stagionali: la possibilità di utilizzare i lavoratori con contratti a tempo determinato fino ad un massimo di 36 mesi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale (fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi); la causale dell’esplicito e puntuale riferimento alla realizzazione di spettacoli o di produzioni artistiche in cui sia impiegato il lavoratore assunto a tempo determinato. Inoltre si introduce il comma 3-ter dell’art. 29 del D.Lgs. n. 81/2015 per sancire che la violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti a tempo determinato di cui al comma 3-bis non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato, ma dà diritto al lavoratore interessato al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative; in ogni caso le fondazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a titolo di risarcimento nei confronti dei dirigenti responsabili, se la violazione è dovuta a dolo o colpa grave.
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