Esonero contributivo dopo lavoro all’estero

Con riferimento all’esonero contributivo previsto dai commi 118-124 dell’articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riferito ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 8.060 euro annui per tre anni, per i contratti a tempo indeterminato instaurati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, si è pronunciato dettagliatamente l’INPS dapprima con la Circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 e, più di recente, con la Circolare n. 178 del 3 novembre 2015.

Nella prassi citata (Circolare INPS n. 178/2015) in particolare è stato espressamente evidenziato che l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei 6 mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche se il rapporto di lavoro estero non prevedeva obblighi assicurativi in gestione previdenziale nazionale.

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