Contributo aggiuntivo per assunzioni a termine

Sul piano previdenziale il ricorso al contratto a termine prevede un incremento dei costi, determinato dall’art. 2, commi 28-29, della legge 28 giugno 2012, n. 92 per la generalità dei contratti subordinati non a tempo indeterminato, che prevede un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro per il finanziamento della NASpI, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (con meccanismi di parziale restituzione), ad eccezione delle assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori assenti e di quelle assunzioni per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963. Il secondo comma dell’art. 3 del D.L. n. 87/2018, come convertito dalla legge n. 96/2018, interviene su tale quadro normativo per stabilire che il predetto contributo addizionale di cui all’art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012, viene aumentato dello 0,5% in occasione di ogni rinnovo di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con l’effetto che per il primo rinnovo il contributo addizionale è pari all’1,9%, per il secondo rinnovo al 2,4%, per il terzo rinnovo al 2,9% e così a incremento progressivo per ogni successivo rinnovo (così la Circolare INPS n. 121 del 6 settembre 2019).

Una misura dall’evidente finalità di aggravare i costi dell’assunzione a tempo determinato, ma con l’effetto prevedibile – maggiormente incisivo anche rispetto alla introduzione dell’acausalità ridotta a 12 mesi – di spingere il datore di lavoro a optare per la nuova assunzione a termine di un diverso lavoratore.

La legge n. 96/2018 in sede di conversione ha escluso dall’incremento del contributo addizionale i contratti di lavoro domestico.

La Circolare INPS n. 121/2019 ha specificato come “l’incremento del contributo addizionale sia dovuto con riferimento al rinnovo di ogni tipologia di contratto a termine al quale si applica il contributo addizionale, ivi compresi i contratti che regolano il rapporto di lavoro nel settore marittimo”. La Circolare INPS n. 121/2019 ha anche precisato che “l’aumento del contributo addizionale è dovuto dai datori di lavoro interessati con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a far tempo dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018”.

Inoltre la stessa Circolare d’intesa con il Ministero del lavoro ha chiarito che “qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine si configuri un rinnovo e non una proroga anche se l’ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità. In tale ipotesi trattandosi di rinnovo l’incremento del contributo addizionale è dovuto. Diversamente, nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo. Trattandosi di proroga l’incremento del contributo addizionale non è dovuto”.

Sempre nella Circolare INPS n. 121/2019, circa l’ambito di applicazione dell’incremento del contributo addizionale, è stato sottolineato come lo stesso “sia dovuto con riferimento al rinnovo di ogni tipologia di contratto a termine al quale si applica il contributo addizionale, ivi compresi i contratti che regolano il rapporto di lavoro nel settore marittimo”. Sono invece espressamente esclusi dall’aumento del contributo addizionale i rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione, come pure i rapporti a termine già esclusi dalla contribuzione addizionale (lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963; apprendisti; lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni).

Da ultimo la Circolare INPS n. 121/2019 precisa che “ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l’incremento dello 0,5%, non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018” dovendosi, quindi, considerare come primo rinnovo contrattuale “quello sottoscritto a far tempo dal 14 luglio 2018, anche qualora il contratto a termine sia stato già rinnovato precedentemente alla suddetta data”.

Con il messaggio n. 3447 del 24 settembre 2019, l’INPS ha prorogato il termine di versamento della maggiorazione (0,50%) del contributo addizionale NASpI, per i contratti a tempo determinato e le somministrazioni a termine effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e l’agosto 2019, spostando il termine di esposizione della contribuzione al mese di ottobre 2019. Ne consegue che i datori di lavoro, fino al flusso di competenza ottobre 2019, possono esporre, per ogni lavoratore interessato, secondo le modalità operative descritte nella Circolare n. 121/2019, i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti.

(64)