Trasformazione contratto a termine ed esonero contributivo

Con riferimento all’esonero contributivo previsto dai commi 118-124 dell’articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riferito ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 8.060 euro annui per tre anni, per i contratti a tempo indeterminato instaurati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, si è pronunciato dettagliatamente l’INPS dapprima con la Circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 e, più di recente, con la Circolare n. 178 del 3 novembre 2015.

La prassi citata ha ammesso la possibilità di assumere con esonero contributivo un lavoratore già occupato a tempo determinato dal medesimo datore di lavoro, con evidenziazione specifica della compatibilità fra singole discipline di incentivazione, sussistendo tutti i requisiti richiesti dalla stessa legge n. 190/2014.

In particolare rilevano l’assenza di un precedente rapporto lavorativo a tempo indeterminato con la stessa azienda o aziende collegate/controllate negli ultimi tre mesi del 2014 e l’assenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti alla trasformazione del contratto a termine. Laddove il rapporto di lavoro a termine (di lavoratori mai occupati in precedenza dalla stessa ditta a tempo indeterminato) sia iniziato negli ultimi mesi del 2014 ovvero nei primi due mesi del 2015 e si proceda a trasformare il pregresso contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato a far data dal 30 dicembre 2015 entrambi i requisiti surrichiamati sembrano sussistenti, giacché la data della trasformazione volontaria e consensuale non retroagisce all’inizio del rapporto genuinamente e legittimamente svolto a termine, ma si colloca esclusivamente all’inizio del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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