Lavoro dei disabili

In base all’art. 1 del D.Lgs. n. 151/2015 spetta ad uno o più decreti del Ministro del lavoro, da adottarsi, previa intesa con la Conferenza unificata, entro il 23 marzo 2016 (vale a dire 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto delegato), in una delega di secondo livello affidata dal Legislatore delegato, definire le linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità sulla scorta di principi specificamente individuati (comma 1):

–     promuovere una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l’Inail, in relazione alle rispettive competenze in tema di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità, per accompagnare e supportare la persona con disabilità e favorirne l’inserimento lavorativo (lett. a);

–     promuovere accordi territoriali allo scopo di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità con organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, cooperative sociali, associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, altre organizzazioni del terzo settore rilevanti (lett. b);

–     individuare (nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilità) modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità, definire criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo in considerazione delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definire indirizzi funzionali alla valutazione e progettazione dell’inserimento lavorativo in prospettiva bio-psico-sociale (lett. c);

–     analizzare le caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare ai disabili, anche con riferimento agli adeguamenti che ragionevolmente il datore di lavoro deve adottare (lett. d);

–     promuovere l’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo per la predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e per risolvere problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità, in raccordo con l’Inail (lett. e);

–     individuare buone pratiche di inclusione lavorativa dei disabili (lett. f).

Tutte le azioni derivanti dall’attuazione dei criteri sopra elencati, tuttavia, devono essere effettuate a costo zero, vale a dire con le risorse finanziarie già previste e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2), col rischio, non poco rilevante, che anche questa norma di buoni intenti possa rimanere una scatola vuota sul piano della effettività dei diritti delle persone con disabilità che cercano lavoro.

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