Ricorso contro il verbale di accertamento di organismi diversi dall’INL

Nell’ottica di revisione del contenzioso amministrativo, l’art. 11 del D.Lgs. n. 149/2015 ha riscritto completamente l’art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004, introducendo, dal 1° gennaio 2017, una ipotesi di ricorso al Direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nei confronti degli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia giudiziaria di cui all’art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004, che accertano, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/1981, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Autorità competente a ricevere e a decidere il nuovo ricorso amministrativo, dunque, è il Direttore della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio. I provvedimenti che possono formare oggetto di impugnazione sono i verbali di accertamento redatti da ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria non appartenenti all’Ispettorato.

La Lettera circolare INL 29 dicembre 2016, n. 4 specifica che i ricorsi amministrativi promossi ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 149/2015, non hanno più ad oggetto l’ordinanza-ingiunzione, emessa ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, ma unicamente gli «atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria» di cui all’art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004, vale a dire dagli «ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (ad es. Guardia di finanza e Polizia di Stato)» che procedono all’accertamento delle «violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro» (art. 13, legge n. 689/1981). La Lettera circolare INL n. 4/2016 precisa ulteriormente che «il riferimento agli atti di accertamento adottati “dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all’articolo 13, comma 7” – avverso i quali è dunque possibile adire il direttore della sede territoriale dell’Ispettorato – è evidentemente agli atti del personale ispettivo diverso da quello dell’Ispettorato, atteso peraltro che rispetto agli atti adottati da questi ultimi va utilizzato il diverso ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro».

La finalità esplicita della norma è quella di assicurare un’applicazione uniforme delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, contribuzione e assicurazione obbligatorie, accanto, evidentemente, a quella di consentire al trasgressore di avere l’opportunità di difendere la propria posizione rispetto agli esiti degli accertamenti.

Si prevede così che entro 30 giorni dalla notifica dei provvedimenti ispettivi e sanzionatori il trasgressore ovvero l’obbligato in solido possono proporre uno specifico ricorso davanti al Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

La Lettera circolare INL n. 4/2016 precisa che il ricorso va proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’atto, chiarendo che, ai sensi del comma 1, lett. c), dell’art. 11 del D.Lgs. n. 149/2015, sussiste una interruzione dei termini di presentazione del ricorso a seguito di emanazione della diffida a regolarizzare in forza dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs.n. 124/2004.

Soggetti legittimati alla proposizione del ricorso, in quanto interessati, sono, infatti, il trasgressore e l’obbligato in solido al pagamento delle sanzioni pecuniarie (ai sensi dell’art. 6 della legge n. 689/1981) che hanno avuto notificato il verbale di accertamento da un agente o ufficiale di Polizia giudiziaria non appartenente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Gli stessi, peraltro, potranno agire personalmente oppure per il tramite del professionista del lavoro (art. 1 della legge n. 12/1979) che da essi riceva specifica delega in tal senso.

Il ricorso deve essere presentato alla sede territoriale competente dell’Ispettorato, vale a dire, come chiarito dalla Lettera circolare INL n. 4/2016, quella «nel cui ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare».

Il ricorso è presentato in carta libera, senza assoggettamento all’imposta di bollo, come già chiarito con riferimento ai previgenti ricorsi amministrativi dal Ministero del Lavoro con Nota del 23 settembre 2004, n. 1018. Come specificamente indicato nella Lettera circolare INL n. 4/2016, al ricorso va allegato l’atto impugnato anche per consentire l’esatta individuazione dell’Autorità amministrativa che lo ha effettivamente adottato, alla quale l’ITL dovrà richiedere l’ulteriore documentazione necessaria o comunque utile per l’istruttoria della decisione.

Riguardo alla modalità operativa di trasmissione l’art. 2, comma 2, D.P.R. n. 1199/1971 prevede che il ricorso amministrativo può essere inoltrato “direttamente”, quindi a manopresso la sede dell’ufficio, oppure “mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, valendo in tal caso la data di spedizione come data di presentazione, si ritiene, peraltro, che le disposizioni in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione consentano di affermare, senza dubbio alcuno, che la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (a mezzo PEC agli indirizzi e-mail istituzionali) va considerata “equivalente alla presentazione personale”.

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