Distacco illecito con sfruttamento di minori

L’art. 18, comma 5bis, secondo periodo, del D.Lgs. n. 276/2003, dopo l’intervento dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 8/2016, disciplina un illecito penale a carattere contravvenzionale che punisce il distacco illecito con sfruttamento di minori.

La locuzione “sfruttamento dei minori” fa riferimento al disposto normativo della legge n. 977/1967, come modificata dal D.Lgs. n. 345/1999, relativa all’impiego lavorativo di minori che non hanno compiuto i quindici anni di età e comunque non hanno concluso il periodo di istruzione obbligatoria, nonché agli adolescenti (minori tra i 15 e i 18 anni di età che hanno concluso l’obbligo scolastico) adibiti nelle mansioni, nei processi e nei lavori espressamente considerati dall’art. 6 della legge n. 977/1967.

Così espressamente anche Cass. Pen., Sez. III, 14 marzo 2016, n. 10484: “qualora il reato de quo (appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1) sia commesso mediante lo sfruttamento di minori (che, di regola, si ha con l’avviamento al lavoro di soggetti minori di 15 anni o che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria, o ancora minori compresi tra i 15 e i 18 anni per adibirli ai lavori espressamente vietati dalla Legge 17 ottobre 1967, n. 977, articolo 6, come modificato dal Decreto Legislativo 4 agosto 999, n. 345 e quindi dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 262), l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo”.

Ne consegue che ai sensi dell’art. 81, comma 1, c.p. si ha concorso formale eterogeneo di reati stante la rilevanza penale autonoma dello svolgimento di attività lavorativa da parte dei minori per effetto dell’art. 26 della legge n. 977/1967, come sostituito dall’art. 14 del D.Lgs. n. 345/1999, trattandosi di due distinte ipotesi di reato integrate con una medesima azione criminosa realizzata dal somministratore abusivo e dall’utilizzatore illecito da pseudo-distacco.

Lo “sfruttamento” di minori si realizza per l’illegale impiego lavorativo dei minori nel distacco illecito e dà luogo all’unica ipotesi di reato nella vicenda dello pseudo-distacco, cui si connette la pena dell’ammenda fino a 300 euro per ciascun lavoratore e per ciascuna giornata congiuntamente alla pena detentiva dell’arresto fino a 18 mesi.

Si tratta di una pena a proporzionalità progressiva, con base sanzionatoria in misura fissa e coefficiente moltiplicatore variabile in base alle circostanze di fatto, da calcolarsi moltiplicando la base monetaria per un coefficiente e in seguito moltiplicando il prodotto derivante da tale operazione per l’altro coefficiente (cfr. Nota del Ministero del Lavoro n. 2852/2008).

 

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