La contrattazione collettiva e il “lavoro agile”

L’art. 20 del ddl n. 2233/2016 individua il ruolo normativo e regolatorio della contrattazione collettiva in tema di lavoro agile.

La norma stabilisce, infatti, che i contratti collettivi, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre “ulteriori previsioni”, volte ad agevolare i lavoratori e le imprese che desiderano utilizzare il lavoro subordinato in modalità di lavoro agile.

Il riferimento normativo estende la titolarità contrattuale collettiva ad ogni livello di contrattazione sia esso nazionale, ma anche territoriale ovvero aziendale, a condizione che siano stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La disposizione dell’art. 51 D.Lgs. n. 81/2015, d’altra parte, senza entrare nel merito della valutazione di rappresentatività (se non per la scelta dell’ambito territoriale di rappresentanza che è esclusivamente quello “nazionale”) rende possibili e legittimi anche accordi collettivi “separati”, consentendo la sottoscrizione delle intese contrattuali “da” associazioni sindacali comparativamente più rappresentative (sul piano nazionale, come detto), anziché “dalle”.

Infine, l’art. 51 D.Lgs. n. 81/2015, parifica gli accordi sottoscritti in azienda dalle rappresentanze sindacali aziendali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

D’altro canto, l’art. 20 del ddl n. 2233/2016 si limita a riconoscere la titolarità della contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale per la previsione soltanto di “ulteriori previsioni” mentre appare quanto mai opportuno che l’intera disciplina del lavoro agile possa essere rimessa alla contrattazione collettiva, quale luogo principe per la definizione delle caratteristiche specifiche della modalità agile di svolgimento della prestazione lavorativa.

Il tema del lavoro remotizzato e del lavoro agile, anche quale semplificatorio viluppo del telelavoro, è stato già affrontato nella contrattazione collettiva, sia pure timidamente.

Un recente studio[1] ha evidenziato che gli accordi specifici sullo smart working esaminati presentano alcuni nuclei tematici agevolmente identificabili quale tentativo di assetto regolatorio: premesse, definizione, individuazione dei criteri e delle modalità di accesso e disciplina del recesso; disciplina delle modalità di svolgimento, contenuti ulteriori relativi a trattamenti retributivi, salute e sicurezza, formazione e informazione.

D’altra parte, accanto ad un’esplicita previsione in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro (nell’Accordo di rinnovo del CCNL per il settore Industria alimentare del 5 febbraio 2016), rilevano specificamente i tentativi di regolazione effettuati a livello aziendale, potendosi annoverare fra questi, con differenti contenuti e prospettive variabili, anche riguardo alle novità normative che saranno apportate dal D.D.L. n. 2233/2016[2].

Più di recente, d’altra parte, va segnalata l’iniziativa attuata con Accordo aziendale del 1° aprile 2016 dal gruppo Bassilichi spa con la RSU e le organizzazioni sindacali Fiom-Cgil e Fim-Cisl che prevede una ipotesi di lavoro remotizzato in una struttura di coworking (a Pisa) a fronte della chiusura dello stabilimento già operativo nella stessa città[3].

 

 

[1] Si tratta dello studio Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva, Working Paper ADAPT, n. 2/2016, Gruppo di ricerca: Emanuele Dagnino (coordinatore), Paolo Tomassetti, Clara Tourres; Responsabile scientifico: Michele Tiraboschi, in http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2016/02/lavoro_agile_contrattazione_wp_3.2-1.pdf.

[2] Si tratta specificamente di: Verbale di accordo per l’avvio del progetto “smart working”, Randstad, OO.SS, 2 febbraio 2016; Verbale di accordo pilota smart working, Hermes, FIRST, FNA, FISAC, SNFIA, UILCA, 15 gennaio 2016; Verbale di accordo smart working in Snam, Snam, FEMCA, FILTEC, UILTEC, 26 novembre 2015; Accordo per la sperimentazione del lavoro agile, BNP Paribas, FIRST Cisl, 2 novembre 2015; Accordo sul lavoro flessibile, Banca Popolare Etica, FABI, FIRST, FISAC, UILCA, 28 ottobre 2015; Protocollo di intesa Zurich Italia, Zurich Italia, FISAC, FIRST, FILCA, FNA, 23 settembre 2015; Verbale di Accordo per il Flexible Working nel Gruppo Bancario BNL, BNL, UGL credito, 15 luglio 2015; Accordo per il lavoro flessibile, Intesa San Paolo, OO.SS, 10 dicembre 2014, tutti i testi sono acquisibili in E. Dagnino, M. Tiraboschi (a cura di), Ancora sul lavoro agile: cosa dice l’Osservatorio ADAPT sullo smart working, Bollettino speciale ADAPT n. 5/2016, in http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2016/03/Ancora-sul-lavoro-agile-Bollettino-Speciale.pdf.

[3] Si veda il testo in http://www.fim-cisl.it/wp-content/uploads/files/smartworking/accordi/Bassilichi-PISA-accordi-firmati.pdf.

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