Rinnovi contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato è attualmente regolamentato dagli artt. 19-29 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 81.

Il datore di lavoro può procedere al rinnovo di un contratto a termine decorso un intervallo minimo prestabilito: in base all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, gli intervalli fra un contratto a termine e il successivo sono pari, rispettivamente, a 10 giorni dalla scadenza del contratto a termine di durata fino a 6 mesi e a 20 giorni dalla scadenza del contratto di durata superiore ai 6 mesi.

Il superamento dei richiamati limiti temporali porta alla trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dettate dai contratti collettivi, e fatta eccezione per le attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, a causa di una successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 36 mesi (art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015).

Se il rapporto di lavoro ha superato il limite dei 36 mesi, con un unico contratto o attraverso la successione di più contratti a termine, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data del superamento del limite.

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