La stabilizzazione ex art54 dlgs81/2015 con fac-simile per accordo di conciliazione

Nell’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 si prevede una procedura di stabilizzazione di collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, sancendo la prospettiva di una sanatoria – con estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, ad eccezione delle violazioni accertate a seguito di accessi ispettivi effettuati prima della stabilizzazione – per chi assume con lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2016 soggetti che risultano essere già occupati in collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o con partita IVA.

Le condizioni per il regolare esito della procedura sono:
a) i lavoratori sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, appositi atti di conciliazione in una delle sedi protette, di conciliazione o certificazione (art. 2113, comma 4, del cod. civ., e all’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003): la conciliazione deve avvenire in una delle sedi assistite (o protette) di cui all’art. 2113, comma 4, cod. civ. o presso le commissioni di certificazione di cui all’art. 82, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, vale a dire, concretamente:
· in Commissione di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro; con un tentativo di conciliazione in sede sindacale o nelle sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
· davanti a un Collegio di conciliazione e arbitrato irrituale;
· presso le Commissioni di certificazione (regolarmente costituite presso: gli Enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento, ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell’ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; le Direzioni Territoriali del Lavoro; le Province; le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie; la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro nei casi in cui il datore di lavoro abbia almeno due sedi in Province differenti ovvero aderisca ad organizzazioni o associazioni datoriali, che hanno stipulato apposito schema di convenzione nazionale; i Consigli provinciali dei Consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento unicamente nell’ambito di intese definite tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro chiamato a svolgere funzioni di coordinamento e di vigilanza per tutti gli aspetti organizzativi).
b) nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo (la norma, quindi, consente sia una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato avviato in forza dell’accordo conciliativo di stabilizzazione, come pure il recesso da parte del dipendente ex collaboratore).

Al’olio scopo di agevolare gli operatori, si ritiene utile proporre un fac-simile di accordo in sede di conciliazione reso simulatamente in una procedura conciliativa riguardante l’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015.
In essa, si ipotizza, peraltro, che l’accordo conciliativo possa recare anche un ristoro economico per il lavoratore già occupato in collaborazione coordinata e continuativa, in collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto ovvero in lavoro autonomo quale soggetto titolare di partita IVA.
In particolare l’ipotesi attiene ad una conciliazione “a saldo e stralcio”, a transazione di ogni e qualsiasi eventuale pretesa che possa trovare origine, ragione o causa in relazione nella qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, per tutto il periodo oggetto di conciliazione (con riferimento evidentemente all’intera durata del rapporto di lavoro non subordinato), con riguardo alla attività lavorativa in concreto espletata, alla qualificazione ed alla esecuzione del rapporto di lavoro.
La transazione, peraltro, comporta per il lavoratore la consapevolezza e la volontà di rinunciare espressamente a qualsiasi azione, sia in sede sindacale che in sede giudiziaria, ricollegabile, per qualsivoglia pretesa, titolo o causa, alla attività di lavoro svolta con il contratto di lavoro autonomo o parasubordinato precedentemente in essere fra le stesse parti.

 

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE
Processo verbale di conciliazione
Il giorno ____, alle ore ____ presso la sede della Direzione Territoriale del Lavoro di ____, si è riunita la Commissione provinciale di conciliazione, ricostituita con decreto direttoriale n. ____ del ____, ai sensi dell’art 410 del c.p.c., come sostituito dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 31, così composta:
– ____ presidente delegato
– ____ rappresentante dei datori di lavoro
– ____ rappresentante dei lavoratori
per il tentativo di conciliazione della controversia promossa dalla ricorrente società Alfa in uno con il lavoratore Tizio ai sensi dell’art. 54, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Sono comparsi i seguenti signori:
Il sig. Caio, Consulente del Lavoro, per conto della ditta Alfa con sede a ____ via ____, giusta delega in atti;
il sig. Tizio nato a ____ il ____ ivi residente in via ____, assistito dall’avv. Sempronio del Foro di ____;
PREMESSO CHE
– Con atto datato ____ e acquisito in data ____ dalla DTL, la società Alfa dichiarava che era intercorso un rapporto di ____________ (collaborazione coordinata e continuativa/ collaborazione coordinata e continuativa a progetto/ lavoro autonomo quale soggetto titolare di partita IVA) dal ____ sino al ____ (termine massimo 31 dicembre 2015) con il sig. Tizio, e chiedeva l’esperimento del tentativo di conciliazione introdotto e disciplinato dagli artt. 31 della legge n. 183/2010 e 410 cpc – ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, al fine di tutelare le proprie ragioni in uno con quelle del lavoratore e attivare la stabilizzazione dell’occupazione del medesimo sig. Tizio mediante il ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
– il sig. Tizio con nota datata ____ ed acquisita in data ____ dalla DTL manifestava la volontà di aderire al predetto tentativo di conciliazione accettando l’assunzione a tempo indeterminato a far data dal ____.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
La Commissione invita le parti ad un amichevole e trasparente confronto, sintetizzando le proprie posizioni, al termine del confronto le stesse, che si rifanno, reciprocamente, a quanto richiesto nell’istanza introduttiva e nell’istanza di adesione, previamente ed espressamente ammonite in ordine agli effetti, giuridici e fattuali, del presente accordo e in ordine alla sua definitività e non impugnabilità raggiungono una conciliazione della controversia sulle seguenti basi:
a) assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del sig. Tizio a far data dal ____;
b) impegno della società Alfa a non recedere dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi successivi all’assunzione;
c) il sig. Tizio riceve la complessiva somma di euro ____ a saldo e stralcio, e transazione di ogni e qualsiasi eventuale pretesa che possa trovare origine, ragione o causa in relazione nella qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, per tutto il periodo in questione, così come sopra indicato ed alla attività durante lo stesso espletata, nella sua qualificazione ed esecuzione, dichiarando altresì di rinunciare, come in effetti rinuncia, a qualsiasi azione, sia in sede sindacale che in sede giudiziaria, ricollegabile, per qualsivoglia pretesa, titolo o causa, alla attività di lavoro svolta nel periodo sopra indicato nei riguardi della società Alfa.
Le parti si danno atto quindi di aver espletato e concluso con esito positivo il tentativo conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c., come sostituito dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 31.
La Commissione, visto l’art. 54 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dà atto della definizione della controversia in parola, informa il datore di lavoro che a norma del secondo comma della disposizione citata l’assunzione a tempo indeterminato oggetto del presente accordo di conciliazione comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione, quindi scioglie la seduta.

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